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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.10.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
23.10.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 127-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le banche e gli intermediari finanziari, nonché Poste Italiane Spa nell'erogazione di servizi bancari e finanziari, non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, nell'erogazione dei servizi di cambio delle monete in banconote e viceversa, Nel caso in cui l'importo da cambiare superi la somma di euro 1.000, l'importo delle spese, comunque denominate, non può in ogni caso eccedere l'1 per cento dell'importo cambiato».

  Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: clienti aggiungere le seguenti: e dei servizi di cambio delle monete.