Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).
1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro con esse effettuate, e pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni di importo superiore ai 100 euro con esse effettuate.