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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.20.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
22.20.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti possono essere subordinati all'erogazione obbligatoria di un carburante alternativo di cui all'articolo 2 della Direttiva 2014/94/UE, se tale obbligo non comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo secondo i criteri di valutazione stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 21».
  1-ter. Al comma 21 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono i criteri per la valutazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici di cui al comma 17, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti.

ident. 22.19.22.21.22.27.