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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.15.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
22.15.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e razionalizzarne la rete di distribuzione, l'attuale banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e le Amministrazioni territoriali competenti al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio trasmettono il 30 giugno di ciascun anno, i dati in loro possesso relativi agli stessi impianti. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che tutti gli impianti di distribuzione carburanti siano iscritti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione e delle Regioni e sulla scorta delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi del presente comma e dei commi 1-ter e 1-sexies, sono inoltrate allo stesso Ministero.
  1-ter. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1-bis 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1-bis costituisce requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe i titolari degli impianti presentano al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione territoriale competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impianto di distribuzione carburante ricade ovvero non ricade, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dai commi 1-quater e 1-quinquies, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si proceda al loro adeguamento, da completare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato invio della comunicazione nei termini di cui al presente comma da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa di 5000 euro per ciascun mese di ritardo dal termine previsto dal presente comma per l'iscrizione all'anagrafe, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
  1-quater. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1-ter, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ricadenti nelle seguenti fattispecie:
   a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   b) situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  1-quinquies. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 1-ter, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ricadenti nelle seguenti fattispecie:
   a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
   b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
   c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  1-sexies. Qualora l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies e non si proceda al suo adeguamento, da completare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare cessa l'attività di vendita, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e provvede al suo smantellamento. L'Amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1-bis, alla Regione ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente, l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la decadenza della licenza di esercizio. Sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento dell'impianto. In caso di mancato adeguamento ovvero di mancata cessazione dell'attività di vendita carburanti nei termini previsti, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione o concessione la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun mese di ritardo rispetto allo data ultima prevista dal presente comma per l'adeguamento ovvero per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza ovvero altri organi di polizia Giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata e la revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  1-septies. Per gli impianti che chiuderanno entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 1-octies. Resta inteso che tali procedure si applicano a tutte le aree ad eccezione dei casi in cui per le stesse aree non sono previsti specifici accordi contrattuali circa il loro ripristino. Le attività di dismissione sono finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e ove necessario nell'esecuzione di indagini ambientali. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti procederanno alla rimozione delle strutture interrate.
  1-octies. Entro 10 giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività i titolari di impianti di distribuzione carburanti comunicano al Comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, eseguendole nei successivi 120 giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 1-septies. La conclusione dei lavori verrà attestata con una relazione, firmata e timbrata da un tecnico abilitato, da produrre all'amministrazione comunale competente con formula di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Misure per la concorrenza e la razionalizzazione nella distribuzione dei carburanti per autotrazione.