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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.020.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
22.020.
inammissibile

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
  Art. 3-bis. – (Servizi tecnologici per la mobilità). – 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
  2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
  3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.
  4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
  5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, in possesso dei requisiti di cui al comma 7, che svolgono servizi di trasporto in maniera occasionale e comunque per un massimo di mille ore annue.
  6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:
   a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;
   b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;
   c) verificano su segnalazione l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;
   d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;
   e) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;
   f) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;
   g) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

  7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:
   a) possedere la patente da almeno tre anni;
   b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
   c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;
   d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
   e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;
   f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di dieci anni.

  8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

  2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-ter è aggiunto il seguente:
  Art. 25-quater. – (Ritenuta sulle transazioni effettuate per il tramite delle imprese fornitrici STM – Servizi Tecnologici per la mobilità). – 1. I soggetti indicati all'articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di sostituto d'imposta delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della transazione fra conducenti e passeggeri interessati.

  La presente disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.