Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Possibilità per i sistemi autonomi di gestire, ai fini del raggiungimento degli obblighi di legge, anche rifiuti diversi dai propri, ma della medesima natura e tipologia).
1. All'articolo 221, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, e prima del comma 4, è inserito il seguente comma: «3-bis. I sistemi autonomi possono soddisfare gli obiettivi minimi di riciclo anche attraverso la gestione di rifiuti di produttori non aderenti a quel sistema, purché della medesima natura e tipologia rispetto agli imballaggi immessi a consumo dai produttori aderenti al sistema autonomo».