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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
22.01.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Incremento dell'utilizzo della potenzialità di accumulo degli impianti idroelettrici).

  1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono apportate le seguenti definizioni:
   il sistema di accumulo: un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo);
   le unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono unità di produzione aventi assetti con potenze negative nel funzionamento in assorbimento;
   la zona della rete rilevante è una porzione di RTN per la quale esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di scambio dell'energia con altre zone confinanti.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2017 nessun soggetto potrà disporre, anche per tramite di società collegate e controllate direttamente o indirettamente, di oltre il trenta per cento della potenza (capacità) nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio. Tale percentuale è calcolata annualmente dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema idrico, per ciascuna delle zone della rete rilevante, come definite dal Gestore della rete in conformità a quanto previsto nel D.P.C.M. 11 maggio 2004 e sulla base della delibera dell'AEEGSI n. 250/2004.
  3. A tale scopo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico identifica, per ogni soggetto che rientra nelle condizioni di cui al comma 2, l'eventuale quota da scorporare. Non concorrono al raggiungimento della soglia di cui al comma 2 gli impianti identificati come essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo/comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera dell'AEEGSI n. 111/06.
  4. Entro i successivi 60 giorni, il Ministero dello sviluppo economico sentita l'AEEGSI, con apposito provvedimento predispone i piani con cui i soggetti produttori di energia elettrica da pompaggio cedono la quota da scorporare, per le finalità di cui al comma 5.
  5. I soggetti indicati nel provvedimento di cui al comma 3, assolvono all'obbligo di cedere la disponibilità degli impianti secondo i seguenti principi e criteri:
   1) attraverso contratti bilaterali stipulati con produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili, sia in forma singola che associata, ad esclusione delle società collegate e controllate direttamente o indirettamente dai soggetti di cui al comma 2, secondo modalità e principi stabiliti all'AEEGSI;
   2) al Gestore del Mercato Energetico, è incaricato di organizzare il mercato dei servizi di accumulo di cui alla lettera b del presente comma secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'AEEGSI;
   3) il mercato di cui al punto 2 è riservato agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (FERNP) che non abbiano avuto accesso ad alcun regime incentivante, al fine di accrescerne la possibilità di competere sul mercato elettrico;
   4) i proprietari delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio di cui al presente articolo sono obbligati a mantenere l'impianto nelle perfette condizioni di funzionamento. A tale scopo l'AEEGSI determina il valore da attribuire quale rimborso dei costi di funzionamento, che in ogni caso, nel suo totale, non potrà superare le somme rese disponibili dalle procedure di cui al numero 3.

  6. Nel caso in cui la citata soglia del trenta per cento, calcolata come media su base biennale sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.