Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico stabilisce le modalità e il contenuto minimo dell'informativa con cui il gestore è tenuto a comunicare al cliente l'obbligo di scelta di un fornitore sul mercato libero.
1-ter. Al fine di contrastare il fenomeno della morosità sono introdotte misure volte alla creazione, nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (SII), di una banca dati dei clienti morosi.
1-quater. Al fine di ridurre la spesa energetica per le famiglie in condizioni di disagio economico e/o fisico e garantire la concreta ed effettiva fruizione dell'agevolazioni previste, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico promuove una campagna di informazione attraverso adeguate modalità di diffusione e pubblicità delle iniziative di scopo sociale in favore dei clienti, in particolare con riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute”.
1-quinquies. Al fine di agevolare l'attuazione del comma precedente, si dispongono meccanismi di semplificazione delle procedure ai fini dell'effettivo accesso e fruibilità degli strumenti di sostegno ed in particolare del Bonus Sociale da parte dei soggetti potenziali beneficiari.».