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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.4.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
21.4.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 21.
(Costituzione di un portale per la confrontabilità delle offerte).

  1. A partire dal 1o giugno 2016 gli operatori della vendita di energia elettrica e/o gas sul mercato italiano con più di 100.000 clienti sono tenuti ad inviare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, e contestualmente a pubblicare sul proprio sito, almeno una proposta di offerta di somministrazione di energia elettrica e gas a prezzo indicizzato e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. L'obbligo viene esteso, a partire dal 1o gennaio 2018 agli operatori con più di 10.000 clienti in fornitura.
  2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ai fini di garantire la confrontabilità di tali offerte e la loro evidenza pubblica costituisce, entro il 1o gennaio 2017, un apposito portale per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato retail di energia elettrica e gas e con particolar riferimento alle utenze domestiche e alle imprese per le forniture alimentate in bassa tensione. Ai fini della gestione del portale e della relativa attività di comunicazione e pubblicazione, con l'obiettivo di valorizzare l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti, viene costituito in seno all'Autorità, un apposito comitato tecnico che prevede la partecipazione di un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico e 4 rappresentanti per le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 90 giorni dalla presente legge, definisce le modalità per ottemperare ai commi 1 e 2 avendo cura di stabilire l'insieme di informazioni minime e i requisiti che gli operatori devono rispettare ai fini di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 3 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria rispetto ad altre leggi le risorse derivanti dal sistema sanzionatorio».