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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.14.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
21.14.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del comma 1 del presente articolo mediante riduzione delle asimmetrie informative, all'articolo 117 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i contratti di somministrazione nonché i contratti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 recante Codice delle comunicazioni elettroniche, che prevedono un pagamento differito rispetto alla fornitura sono considerati concessione di credito. I soggetti esercenti attività di fornitura di servizi di pubblica utilità nonché i citati fornitori di servizi di comunicazione elettronica possono partecipare ai sistemi informativi di cui al comma 1 per le finalità di gestione della fornitura e con le specifiche modalità individuate al comma 1.».