stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.07.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
21.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni normative in materia di Rete Elettrica Nazionale).

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Al fine di rendere maggiormente efficiente la rete elettrica e ridurre il costo dell'energia per l'utente finale, i soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, in assenza di diverso provvedimento, le modalità proposte dal soggetto richiedente, si intendono assentite definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1988, recante Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne, e successive modifiche e integrazioni.».

  2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.