Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:
Art. 21-bis.
«1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico si avvale di Acquirente Unico S.p.A. per la pubblicizzazione di diffusione della conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi, per il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e utenti dei predetti settori. Dall'attuazione della presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».