Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:
Art. 21-bis.
(Concorrenza nel settore del teleriscaldamento).
1. Al fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e la concorrenza nel settore del riscaldamento abitativo, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza Unificata, provvede entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento alla definizione della natura giuridica dell'attività di teleriscaldamento.
Sono abrogati l'articolo 10, comma 17, lettera d) e l'articolo 10, comma 18, secondo capoverso del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.