Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. In alternativa alle procedure di cui ai commi 2, 5 e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 l'azienda distributrice può avere la disponibilità delle cauzioni ed è obbligata a prestare idonea copertura assicurativa o bancaria a garanzia della restituzione delle suddette cauzioni, ivi comprese quelle istituite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, l'azienda distributrice è tenuta a far pervenire al Ministero per lo sviluppo economico copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria corrispondente all'ammontare delle cauzioni in carico al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'azienda distributrice adegua annualmente l'importo della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria all'ammontare delle cauzioni detenute, dandone comunicazione al Ministero per lo sviluppo economico.