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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.014.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
21.014.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Monitoraggio delle tariffe pubbliche e dei prezzi dei beni e dei servizi).

  1. Al fine di promuovere la concorrenza e la trasparenza dei mercati è istituito un sistema nazionale di monitoraggio delle tariffe pubbliche e dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati dalle imprese e dalle amministrazioni pubbliche.
  2. L'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso gli Uffici prezzi istituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella Legge il 6 agosto 2008 n. 133 e avvalendosi di commissioni uniche nazionali composte da operatori, raccoglie e sistematizza le informazioni sulle tariffe pubbliche e sui prezzi dei beni e dei servizi acquistati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni in un Bollettino nazionale dei prezzi e delle tariffe. Al fine di garantire l'efficiente raccolta, sistemazione e diffusione delle informazioni, anche con riferimento all'attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi, le Camere di commercio sono tenute a consorziarsi tra loro.
  3. Le informazioni sui prezzi e sulle tariffe raccolte dal sistema nazionale sono utilizzate per verificare la congruità delle condizioni economiche nei contratti di fornitura alla pubblica amministrazione e per l'aggiornamento dei corrispettivi. Le stesse informazioni sono utilizzate per offrire servizi a domanda individuale alle imprese circa le condizioni di prezzo e di costo prevalenti nei mercati di sbocco e di approvvigionamento, oltre che per orientare le scelte di localizzazione delle attività produttive e commerciali.
  4. Le rilevazioni hanno per oggetto le tariffe dei servizi pubblici, i prezzi dei beni e dei servizi a elevata frequenza di acquisto, secondo condizioni contrattuali standard o secondo gli usi e le consuetudini. I beni, i servizi e le tariffe pubbliche oggetto di rilevazione sono identificati in un apposito elenco compilato dal Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.
  5. Il finanziamento del sistema nazionale di rilevazione di cui al comma 1 è assicurato attraverso una percentuale stabilità annualmente dal Ministero dello sviluppo economico a valere sulle sanzioni pecuniarie comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dall'Autorità nazionale anticorruzione.