Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis.
1. L'Autorità energia elettrica e il gas ed il sistema idrico adotta le misure idonee per obbligare gli operatori a rendere più trasparenti le offerte per le forniture di energia nel mercato libero, secondo i seguenti principi e criteri:
a) evidenziare, con caratteri ben visibili, le norme relative alla qualità tecnica e commerciale della fornitura, che differiscono da quelle previste per il mercato tutelati;
b) favorire la comparabilità e l'obbligatorietà delle offerte individuando taluni elementi comuni che debbano essere contenuti in tutte le offerte per le forniture di energia sul mercato libero.
c) definire l'entità degli oneri riconosciuti agli operatori per la prima acquisizione di nuovi clienti dal mercato tutelato tenendo conto della qualità e trasparenza delle informazioni fornite ai clienti ed al livello di numerosità dei reclami rilevato presso i diversi operatori.