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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.9.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
2.9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
  1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente secondo lo schema del contratto base di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, facendo salva la necessaria verifica della correttezza, dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese di assicurazioni possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. In alternativa al contratto base, le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano i movimenti del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, ovvero di ulteriori dispositivi, individuati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, nonché i costi di buon funzionamento e di gestione per l'intera durata del contratto di assicurazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono posti a carico dell'impresa di assicurazione, che deve applicare, all'atto della stipula del contratto, una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi del primo periodo. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi dell'assicurazione obbligatoria incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza del precedente contratto di assicurazione e di contestuale stipula di uno nuovo tra le stesse parti, la misura della riduzione del premio determinata ai sensi del presente comma, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal medesimo comma, non può comunque essere inferiore al 30 per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
  1-bis. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, di cui al comma 1, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un servizio unico di raccolta dei dati da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1o marzo 2016, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al medesimo Centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalle strutture tecniche del citato Centro, che ne assicurano l'accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione, solo in riferimento al sinistro di cui alla denuncia proveniente dal proprio assicurato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Qualora l'assicurato intenda avvalersi della facoltà di rimuovere il dispositivo la riduzione del premio di cui al comma l non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito l'IVASS, sono disciplinati le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni previsti dal presente comma.