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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.8.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
2.8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è sostituito dai seguenti:
  1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipulazione del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione devono proporre la stipulazione di contratti i quali prevedano l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, ovvero degli ulteriori dispositivi individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con il decreto dipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa, che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi dei primo periodo. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 7 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalia circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell'assicurato dalla medesima impresa nell'anno precedente, per il profilo di rischio corrispondente alla classe unificata di merito del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione e si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
  1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico avente le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze dei dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento ovvero la manomissione del predetto dispositivo.
  1-ter. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui al comma 1, anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa di assicurazione diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo sono determinate dal regolamento previsto dal citato articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o dell'operatore di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal citato regolamento, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, di manomettere o comunque di rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 8.