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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.21.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
2.21.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, inserire il seguente:
  «1-quater. In caso di accettazione delle proposte di cui al comma 1-bis, le imprese di assicurazione sono tenute a risarcire i danni assicurati anche quando le informazioni fornite dal contraente, verificabili a norma del comma 1-ter, non siano corrette o veritiere».