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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.7.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
19.7.

  Sostituire gli articoli 19, 20 e 21 con i seguenti:

Art. 19.
(Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).

  1. Entro il 30 settembre 2017 il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato emana un rapporto a cadenza semestrale inerente il funzionamento del mercato libero di energia al fine di certificare:
   a) il rispetto da parte degli operatori del mercato energetico delle tempistiche di switching imposte dalle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/Ce e di quelle inerenti la fatturazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 102/2014;
   b) la piena funzionalità del sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico S.p.A ai sensi dalla legge n. 129 del 13 agosto 2010 e successive norme modificative e attuative;
   c) l'entrata in operatività di idonei strumenti per la confrontabilità dei prezzi del mercato energetico sia per clienti domestici che non domestici, cosi come definito dal successivo articolo 21;
   d) il numero dei reclami registrati sul mercato libero, e le relative cause, negli ultimi tre anni.

  2. Qualora il rapporto di cui al comma 1 certifichi, sulla base di specifici parametri di misurazione, l'integrale rispetto di tutte le condizioni poste al comma 1, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 93/2011 e l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 164/2000 sono soppressi con decorrenza dal 1o giorno del terzo mese successivo alla data di pubblicazione del rapporto di cui al comma 1.

Art. 20.
(Superamento della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

  1. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire la pluralità di offerta e la gradualità nel passaggio a prezzi di libero mercato nella fase successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi.
  2. A partire dal 1o giugno 2016, con cadenza semestrale, gli esercenti la tutela sono tenuti a riportare nelle fatture specifici obblighi di natura informativa, definiti sulla base degli indirizzi dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, finalizzati a rendere più consapevole l'utente finale, sia esso domestico o non domestico, sui propri diritti e sulle opportunità del mercato libero e sull'esistenza di strumenti di confrontabilità delle offerte.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico provvede, entro il 30 giugno 2016, affinché gli operatori della vendita di energia elettrica e del gas, in caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione contrattuale e nei casi in cui le fatture contengano importi anomali, non possano attivare le procedure di messa in mora e siano tenuti a concedere la rateizzazione senza interessi di mora. La fattura riporta un importo anomalo quando il totale fatturato in una bolletta di energia elettrica, o di gas, o di dual fuel, è superiore al 150 per cento dell'addebito medio delle medesime tipologie di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.

Art. 21.
(Costituzione di un portale per la confrontabilità delle offerte).

  1. A partire dal 1o giugno 2016 gli operatori della vendita di energia elettrica e/o gas sul mercato italiano con più di 100.000 clienti sono tenuti ad inviare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, e contestualmente a pubblicare sul proprio sito, almeno una proposta di offerta di somministrazione di energia elettrica e gas a prezzo indicizzato e tensione. L'obbligo viene esteso, a partire dal 1o gennaio 2018 agli operatori con più di 10.000 clienti in fornitura.
  2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ai fini di garantire la confrontabilità di tali offerte e la loro evidenza pubblica costituisce, entro il 1o gennaio 2017, un apposito portale per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato retail di energia elettrica e gas e con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese per le forniture alimentate in bassa tensione. Ai fini della gestione del portale e della relativa attività di comunicazione e pubblicazione, con l'obiettivo di valorizzare l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti, viene costituito in seno all'Autorità, un apposito comitato tecnico che prevede la partecipazione di un rappresentate del Ministero dello Sviluppo Economico e 4 rappresentanti per le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 90 giorni dalla presente legge, definisce le modalità per ottemperare ai commi 1 e 2 avendo cura di stabilire l'insieme di informazioni minime e i requisiti che gli operatori devono rispettare ai fini di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.
  4. Ai fini dell'attuazione dei comma 3 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria rispetto ad altre leggi le risorse derivanti dai sistema sanzionatorio.

ident. 19.8.