Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: a decorrere dal 10 giugno 2016 e dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli invii multipli di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche consegnati, fisicamente o con mezzi telematici, ai punti di accettazione degli operatori postali, e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale».
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a-bis), sono destinate al finanziamento del fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni).