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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.1.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
18.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

  1. Nell'ambito dei servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, svolti dal fornitore del servizio universale, l'avviso di tentata consegna dell'atto notificato è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, in alternativa all'invio per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, dietro autorizzazione depositata dal medesimo destinatario e registrata presso l'ufficio postale. È istituito presso Poste Italiane, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un registro degli utenti possessori di posta elettronica certificata che intendano avvalersi ditale servizio.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di deposito dell'autorizzazione e di gestione del registro di cui al comma 1.