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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.04.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
17.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Canone di abbonamento speciale).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016 per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
  a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 2.950,00;
  b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 2.036,83;
  c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari: euro 1.018,40;
  d) alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 407,35;
  e) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma e esercizi pubblici non ricettivi di cui al comma 1-bis con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 203,70.
   1-bis. Esercizi pubblici (non ricettivi).
  a) Gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera c) del precedente comma 1, indipendentemente dal numero dei televisori;
  b) Gli esercizi pubblici di seconda, terza e quarta categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera d) del precedente comma 1, indipendentemente dal numero dei televisori.
   1-ter. Per le imprese stagionali, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di apertura al pubblico.
  2. Nel canone di cui al comma 1, 1-bis e 1-ter è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
  3. Gli importi di cui al comma 1 e 1-bis saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione dei canoni di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.