Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Altre disposizioni volte alla tutela dei consumatori).
1. È vietato l'invio in qualsiasi forma di messaggi commerciali a mezzo sms, mail, altri servizi di messaggistica o chiamate vocali a soggetti che hanno avuto con il mittente un rapporto contrattuale che risulta cessato al momento dell'invio.
2. Resta salva l'acquisizione di un espresso e specifico consenso successivo alla cessazione del rapporto contrattuale.
3. Le violazioni della presente disposizione sono sanzionate ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 96 e dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e loro successive modifiche ed integrazioni.