Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1. All'articolo 6, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
14-bis. Al fine di tutelare il risparmio previdenziale, ai Fondi pensionistici non è consentito l'investimento in strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati».