stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.010.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
15.010.
inammissibile

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. I fondi pensione possono attribuire la gestione del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare a società di gestione del risparmio solo qualora queste ultime siano in possesso dei seguenti requisiti:
   a) Aver promosso l'istituzione ed avere in gestione al momento della pubblicazione del bando almeno 10 (dieci) fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di cui almeno 3 (tre) ad apporto ed 1 (uno) promosso da un Ente Pubblico e 3 (tre) dedicati ad investitori istituzionali di tipo previdenziale;
   b) Avere in gestione alla data del 31 dicembre 2014 un totale di attività immobiliari almeno pari a Euro 2.000.000.000 (due miliardi/00). Il valore indicato può essere il risultato della sommatoria esclusivamente delle attività immobiliari (per tali intendendosi immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari e parti di altri fondi immobiliari, anche esteri) di più fondi immobiliari di diritto italiano, ivi inclusi i fondi gestiti in regime di delega di gestione da parte di società di gestione armonizzate (SGA) e/o di intermediari finanziari autorizzati alla gestione di fondi immobiliari italiani con il principio della delega;
   c) Governance della SGR adatta a garantire indipendenza nella gestione dei fondi di investimento costituiti per garantire il massimo interesse dell’investitor;
   d) Esperienza consolidata della SGR e dei suoi manager, nell'istituzione e gestione di fondi dedicati ad investitori previdenziali, quali fondi pensione e casse di previdenza, per l'acquisizione del necessario know-how tecnico/giuridico da esercitare tramite la costituzione di Fondi a investimento reddituale con logiche di investimento in linea con quelle proprie degli Enti; tali SGR e relativi manager devono perseguire un profilo di investimenti immobiliari a basso rischio, con prodotti definiti «core – core plus», con immobili di qualità, spesso già affittati a lunga scadenza, che permettano una distribuzione dei proventi periodica e derivante in prevalenza dai redditi da locazione; solo successivamente la distribuzione può derivare dalle vendite degli immobili e dal rimborso delle quote, incluso il capital gain.