stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.9.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
12.9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) tra le parole: «riscontro» e «medico legale» è aggiunta la parola: «ad opera di specialista»;
   b) prima delle parole: «visivamente o strumentalmente» sono aggiunte le parole: «clinicamente o»;
   c) è aggiunto infine il seguente periodo: «È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari».