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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.8.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
12.8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale).

  1. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è integralmente sostituita dal seguente testo: «e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. A tale adempimento corrisponde l'obbligo a contrarre posto a carico delle compagnie di assicurazione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Ai Consigli Nazionali è riconosciuta, altresì, la possibilità di stipulare polizze collettive valide per la generalità degli iscritti, la cui attivazione è subordinata all'accettazione volontaria del singolo professionista. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni regolamentate interessate, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni anzi dette, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura».

ident. 12.2.12.1.