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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.20.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
10.20.

  Al comma 1, capoverso Art. 149-bis, comma 1, dopo le parole: che ha seguito le riparazioni, inserire le seguenti: Il credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni alla persona, causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è in ogni caso incedibile.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei casi in cui l'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera e) non proceda alla riparazione del veicolo o effettui la riparazione dello stesso presso un'impresa non convenzionata, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno non possono essere superiori a quelle preventivate dalle imprese in convenzione.