Al comma 1, capoverso Art. 149-bis, comma 1, dopo le parole: che ha seguito le riparazioni, inserire le seguenti: Il credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni alla persona, causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è in ogni caso incedibile.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nei casi in cui l'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera e) non proceda alla riparazione del veicolo o effettui la riparazione dello stesso presso un'impresa non convenzionata, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno non possono essere superiori a quelle preventivate dalle imprese in convenzione.