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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.034.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
10.034.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art.10-bis.

  1. All'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 sostituito dal seguente:
  «2. Le imprese di assicurazioni possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.