Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 10-bis.
1. All'articolo 156 del codice delle assicurazioni, al comma 1 la parola: «direttamente» è soppressa e dopo la parola: «natanti» sono aggiunte le seguenti: «esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel albo di cui all'articolo 157».
2. Dopo l'articolo 156 del codice delle assicurazioni è aggiunto il seguente:
Art. 156-bis.
1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'Ivass provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319 codice delle assicurazioni.