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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.025.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
1.025.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. È fatto obbligo da parte delle Imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base provinciale. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 fino a euro 150.000.