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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.024.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
1.024.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali. Il contratto potrà essere perfezionato con il deposito da parte dell'assicurato della franchigia, rivalutabile al tasso di inflazione determinato dagli indici ISTAT.