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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.023.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
1.023.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.