Prima dell'articolo inserire il seguente:
Art. 02.
1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.