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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.19.22.78.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2015  [ apri ]
0.19.22.78.
inammissibile

  Dopo il capoverso Art. 19-octies, inserire il seguente:

Art. 19-novies.
(Adeguamento della normativa in materia di concessioni idroelettriche al diritto comunitario).

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, secondo le procedure di cui all'articolo 7 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso di una nuova concessione per un periodo di trenta anni. La nuova concessione è assentita avendo riguardo alla qualità tecnico-ambientale delle domande presentate, in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e, prevalentemente, aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, e offerta economica per l'acquisizione in concessione dell'uso della risorsa idrica e delle opere di cui all'articolo 25 comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  Le risorse provenienti da tale offerta economica sono da destinare, secondo modalità da definire in sede di rilascio della concessione, alle misure di compensazione territoriale e alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali. Le misure di compensazione territoriale saranno prioritariamente destinate allo sviluppo rurale e al sostegno dell'agricoltura di montagna.»;
   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Per le concessioni di cui al comma 1, già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione o che scadono entro i cinque anni successivi a tale data, per le quali non è tecnicamente applicabile il termine di cinque anni di cui al primo periodo del comma 1, tale termine è ridotto a due anni. Al fine di consentire che la procedura concorrenziale ad evidenza pubblica sia indetta nel rispetto del termine ridotto, di cui al primo periodo del presente comma, le concessioni di cui al comma 1, che scadono prima del 31 dicembre 2017 sono prorogate a tale data. Nel bando della procedura concorrenziale sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica.»;
   c) il comma 2 è abrogato.

  2. All'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è abrogato;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la procedura concorrenziale pubblica per l'attribuzione della nuova concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità di quei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultino necessari all'esercizio della nuova concessione.»;
   c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento dei beni di cui al precedente comma 5, determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Al concessionario uscente spetta altresì un importo determinato a norma dell'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, per gli interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione sulle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del citato decreto, non ammortizzabili nell'ultimo quinquennio di concessione.».

em. 19.22.