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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.7.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2015  [ apri ]
27.7.
approvato

  All'articolo 27 comma 01, capoverso comma 63, dopo la lettera c) inserire la seguente: «d) nei casi previsti dalla lettera c) il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.»;

  Conseguentemente, al medesimo articolo 27, comma 1, sopprimere la lettera c-bis).

I Relatori