Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicate, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'unità sanitaria locale competente per territorio».