Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:, presso la quale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nelle società di cui al comma 1:
a) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.»;
c) al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o di incompatibilità, iniziali o sopravvenute;
d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.