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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.9.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/09/2015  [ apri ]
25.9.
approvato

  Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. In ogni caso le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1, sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità, prevista dal medesimo comma 1, di reperire sul mercato la polizza richiesta. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, sia in termini assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo.».