Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Aggiornamento del Registro delle opposizioni).
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 130, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è aggiornato il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.