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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.22.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/08/2015  [ apri ]
19.22.(nuova formulazione)
approvato

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 19.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).

  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 19-ter, 19-quater e 19-quinquies, a decorrere dal 1o gennaio 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 19-bis.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 19-ter, 19-quater e 19-quinquies, a decorrere dal 1o gennaio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato.

Art. 19-ter.
(Comparabilità delle offerte).

  1. Al fine di garantire la confrontabilità di tali offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico realizza, entro il 30 giugno 2016, un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato retail di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Presso l'Autorità è costituito un Comitato tecnico che garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico. Al Comitato tecnico partecipa un rappresentate dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
  2. A decorrere dal 1o marzo 2016, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano con più di 50.000 clienti devono fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica e gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e contestualmente pubblicate sul sito degli operatori.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare ai commi 1 e 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, i requisiti che gli operatori devono rispettare ai fini di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria le risorse derivanti dal sistema sanzionatorio.

Art. 19-quater.
(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati retail).

  1. Entro il 30 aprile 2017, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati retail dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:
   a) l'operatività del sito di cui all'articolo 19-ter;
   b) il rispetto delle tempistiche di switching secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come recepite dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni;
   c) il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1), lettera j), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come recepite dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni;
   d) l'operatività del Sistema Informativo Integrato;
   e) l'implementazione del brand unbundling tra le imprese di distribuzione e le imprese di vendita verticalmente integrate, secondo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come recepite dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni.

  2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato retail del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 19 e 19-ter sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento.
  3. Sulla base dell'eventuale aggiornamento semestrale dei dati di cui al comma 1 e con le medesime modalità e procedure di cui ai commi 1 e 2, il Ministro verifica il raggiungimento integrale degli obiettivi fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica.

Art. 19-quinquies.
(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico).

  1. Qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 19-quater fossero raggiunti prima del 30 giugno 2017, con riferimento al mercato retail dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 19-sexies.
(Misure per garantire l'informazione dei consumatori).

  1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi di Acquirente Unico Spa e del Gestore dei servizi energetici Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, adotta le misure necessarie per assicurare che i clienti finali abbiano idonee informazioni in merito alla piena apertura del mercato.

Art. 19-septies.
(Riforma del bonus elettrico e gas).

  1. Al fine del miglior coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi in maniera progressiva rispetto all'indicatore della situazione economica equivalente.
  2-bis. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefici di cui al comma 1.

Art. 19-octies.
(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas).

  1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, dal 1o gennaio 2016 è operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un «Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali»; a decorrere da tale data l'inclusione nell'Elenco è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e reputazionali per l'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1.
  3. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
  4. All'articolo 30-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente.

  5. Dall'attuazione del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20 e 21.

I Relatori