Sostituire il capoverso Art. 19-sexies, con il seguente:
Art. 19-sexies. – 1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e utenti dei predetti settori, anche avvalendosi di Acquirente Unico S.p.A.