Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero, qualora sia intervenuta specifica richiesta di indicazione dei testimoni da parte dell'assicurazione, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla denuncia di sinistro, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La parte che riceve la richiesta da parte dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel termine di sessanta giorni. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.