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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.04.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2015  [ apri ]
6.04.(nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale sui dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute ad inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private.
  2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.