Alla lettera a), capoverso Art. 138., comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011.