Al capoverso «Art. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
f) è prevista la liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità fisica in una quota parte del danno biologico da liquidarsi secondo i criteri di cui alle lettere da a) a d), quota da incrementarsi in via percentuale e progressiva per punto, individuando altresì la percentuale di aumento dei valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;