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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.7.97.239.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2015  [ apri ]
0.7.97.239.

  Al capoverso «Art. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis)
il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011;

em. 7.97.