Al capoverso «Art. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011;