Al capoverso «Art. 138», comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.